Incentivi fiscali per investimenti in start-up e PMI
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato il 15 Febbraio il Decreto 28 Dicembre 2020 riguardo le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.
Il decreto prevede una detrazione dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che:
- Investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, secondo le modalità previste.
- Investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più PMI innovative, secondo le modalità previste.
Impresa beneficiaria
- Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, effettua l’investimento agevolato in una o più imprese beneficiarie
- Per impresa beneficiaria dell’investimento si intende start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell’investimento
- L’investimento agevolato può essere effettuato dall’investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.
Investimento agevolato
- L’investimento massimo in una o più start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale, non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di euro 100.000
- L’investimento massimo in una o più PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale, primo periodo, non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000. In caso di investimento superiore a tale importo, sulla parte di investimento che eccede tale limite, il soggetto investitore può accedere all’incentivo fiscale secondo periodo.
- L’investimento agevolato del presente articolo deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza del beneficio.
- L’agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Agevolazione fiscale
- Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo “de minimis” ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
- Il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell’investimento effettuato, fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000
- Il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell’investimento effettuato fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenza nei limiti fissati.
- Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
- Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano:
Nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.
Nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi.
Per ulteriori informazioni e per consultare il decreto completo vi consigliamo di prendere visione qui di seguito:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/02/15/38/sg/pdf
(fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana)