Energie rinnovabili: con la nuove direttiva RED III, obiettivo al 42,5% entro il 2030
Novità importanti nell’ambito della Transizione Green: con la direttiva europea RED III, appena approvata, la quota di energie rinnovabili, nel consumo energetico complessivo, viene portata al 42,5% entro il 2030, con un ulteriore aumento indicativo del 2,5% che consentirebbe di raggiungere il 45%.
Tutti gli Stati dell’Unione Europea dovranno contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia e del teleriscaldamento e raffreddamento. Per recepirla nella legislazione nazionale, ogni Paese avrà a disposizione 18 mesi dall’entrata in vigore della direttiva a livello comunitario.
Vediamo dunque, nel dettaglio, tutti i limiti fissati nell’ambito dei singoli settori poc’anzi menzionati.
Industria
Secondo quanto disposto dalla normativa RED III, il settore dell’Industria dovrà aumentare ogni anno l’uso delle rinnovabili in una percentuale pari all’1,6%. Ė stato altresì concordato che il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrà provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (Rfnbo) entro il 2030, percentuale che lieviterà al 60% entro il 2035.
Gli Stati membri avranno la possibilità di scontare del 20% il contributo delle Rfnbo nell’uso industriale a due condizioni:
• Se il contributo nazionale degli Stati membri all’obiettivo generale vincolante dell’Ue soddisfa il contributo previsto;
• La quota di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro non sarà superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.
Trasporto
Riguardo al settore dei trasporti, gli Stati membri avranno la possibilità di scegliere tra due opzioni:
• Un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell’intensità dei gas serra nei trasporti derivanti dall’uso di energie rinnovabili entro il 2030;
• Una quota vincolante di almeno il 29% di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030.
Le nuove norme stabiliscono un sotto-obiettivo vincolante combinato pari al 5,5% per i biocarburanti avanzati (per lo più derivati da materie prime non alimentari) e per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. Nell’ambito di questo obiettivo, è previsto un requisito minimo pari all’1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica (Rfnbo) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.
A proposito di sotto-obiettivi, “il loro scopo è quello di accelerare l’integrazione delle energie rinnovabili nei settori in cui l’incorporazione è stata sinora più lenta”, si legge nella nota del Consiglio Ue.
Bioenergia
La direttiva si focalizza anche sulla biomassa: nello specifico, rafforza i criteri di sostenibilità per il suo utilizzo a scopi energetici, con l’obiettivo di ridurre il rischio di una produzione di bioenergia non sostenibile. Gli Stati membri garantiranno l’applicazione del principio a cascata, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e nel dovuto rispetto delle specificità nazionali.
Tecnologie innovative
Il testo della direttiva chiede agli Stati membri di fissare anche un obiettivo indicativo per le tecnologie innovative, pari ad almeno il 5% della capacità di energia rinnovabile di nuova installazione, nonché un quadro vincolante per i progetti energetici transfrontalieri.
Edifici, riscaldamento e raffrescamento
Per quanto concerne gli edifici, la normativa fissa un obiettivo indicativo pari almeno al 49% di quota di energia rinnovabile, nel 2030. Gli obiettivi rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento cresceranno invece gradualmente, con un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030. Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato con ulteriori aumenti indicativi calcolati appositamente per ciascuno Stato membro.
Permessi più rapidi per i progetti
In un contesto che mira a potenziare la transizione energetica, accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, allo scopo di diventare indipendenti dai combustibili fossili russi, la normativa prevede che le procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile vengano velocizzate e semplificate. “Si presumerà inoltre che la diffusione dell’energia rinnovabile sia di interesse pubblico preminente. Ciò limiterà i motivi di obiezioni legali ai nuovi impianti”.
Dalla Red II alla Red III
L’attuale direttiva sulle energie rinnovabili (RED II), in vigore da dicembre 2018, contempla un obiettivo a livello dell’UE pari al 32% di quota di energia rinnovabile, sul consumo energetico totale dell’UE, entro il 2030. La nuova direttiva, RED III, sposta l’asticella verso l’alto di ben 10 punti percentuali. Tali modifiche, si ricorda, diventeranno giuridicamente vincolanti 18 mesi dopo l’entrata in vigore della normativa.
Fonte articolo: Fantinamobile.it – Elerdini Beatrice